Dialogare
ha ottenuto
il rinnovo del certificato svizzero
di qualità per istituzioni
di formazione continua
STATUTI DELLASSOCIAZIONE
DIALOGARE INCONTRI
Art. 1.
Dialogare Incontri è unassociazione ai sensi dellart. 60
e seguenti
del Codice civile svizzero e ha sede a Massagno. Art. 2.
Lassociazione Dialogare Incontri non persegue fine di lucro ma ha
quale scopo attività di formazione, approfondimento culturale, consu-
lenza, ricerca e incontro a livello individuale e di gruppo per la valorizzazione e la crescita del ruolo personale in particolare della donna. Art. 3.
Organi dellassociazione sono:
a) lassemblea dei soci
b) il comitato
c) lufficio di revisione Art. 4.
Lassemblea è lorgano superiore dellassociazione
Lassemblea dei soci elegge il comitato che resta in carica tre anni.
Possono diventare soci le persone presentate da almeno due membri
dellassociazione ed accettate dal comitato con voto unanime. Art. 4a.
E previsto lo statuto di sostenitrici/tori dellAssociazione versando una
quota annua di Fr. 50.-
Le sostenitrici/tori dellassociazione verranno informate/i regolarmente
delle attività formative e socioculturali. Art. 5.
Il comitato è lorgano direttivo dellassociazione. È composto
da almeno due membri ed è presieduto dal presidente dellassociazione.
Ha il
diritto e il dovere di promuovere gli interessi dellassociazione e di
rappresentarla presso terzi. Art. 6.
Il comitato nomina un ufficio di revisione per la durata di un anno. Art. 7.
Per ladempimento dei suoi scopi lassociazione dispone delle quote
dei membri e di elargizioni fatte da privati, associazioni o istituzioni
pubbliche e private e può decidere di stipulare nuovi contratti con enti
privati e pubblici Art. 7a.
Lammontare della quota sociale viene fissato per ogni socio in
ragione di fr. 100.- (franchi cento). Art. 8.
La responsabilità finanziaria dei singoli membri è limitata alla
quota
sociale. Art. 9.
Lo scioglimento dellassociazione deve essere deliberato a maggioranza
e ratificato dallassemblea dei soci. Art. 10.
Il comitato si occuperà della liquidazione dellassociazione.
Il patrimonio sociale restante dellassociazione sarà attribuito
ad altre
associazioni con scopo analogo. Art. 11.
Per quando non previsto dal presente statuto fanno testo le disposizioni
del CCS.
Massagno 3 dicembre 1992
Modifica, art 4/4a approvata nellAss. generale del 30.9.95